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Roma, 13 gennaio 2017
Circolare n. 12/2017
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise IV trimestre 2016 – Termine del 31 gennaio 2017 – Nota Agenzia Dogane
Monopoli n. 143065 del 20.12.2016.
Sul sito internet
dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la
stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di
autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.
Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni
vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI
da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso
l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto
informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea
sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 31 gennaio prossimo.
Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare
entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle fatture per rifornimento di
gasolio aventi data fino al 31 dicembre 2016; si sottolinea che eventuali
consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta
che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a
7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori.
Misura del rimborso – Per effetto della
disposizione contenuta nel recente decreto fiscale (art. 4ter DL n.
193/2016) che ha fissato l’aliquota del gasolio professionale con solo 2
decimali, l’importo spettante è pari a 214,18609 euro per mille litri sui
consumi effettuati tra l’1 ottobre e il 2 dicembre 2016 mentre è pari a 214,18
euro per mille litri sui consumi dal 3 al 31 dicembre 2016.
Fruibilità del beneficio – Lo sconto
spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e
previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla
presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo
codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in
denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di
importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in
cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno
essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.161/2016
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